Capita frequentemente che le Associazioni non profit (siano esse sportive o culturali) si trovino ad organizzare attività presso Enti pubblici (soprattutto Scuole ma anche Comuni). Ebbene, le prestazioni fornite dall’Ente devono considerarsi esenti IVA? Soggette ad IRES e IRAP?
COSA DICE LA LEGGE?
Art. 10 n. 20, D.P.R. 633/1972
“Sono esenti dall’imposta:
…
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
…”.
Art. 143, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
“…
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi“.
Art. 148, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
“…
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
…“.
COSA SIGNIFICA?
1. Sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/1972 le somme corrisposte a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS finalizzate all’educazione dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, inclusa la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
2. Non concorrono a formare il reddito (imponibile) degli Enti non commerciali (e dunque non sono soggetti a tassazione IRES e IRAP) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento in regime di convenzione o accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, e questo ai sensi dell’art. 143, del D.P.R. 917/1986.
3. I corrispettivi specifici versati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli iscritti, associati o partecipanti non si considerano commerciali, e pertanto dette somme rientrano nel novero delle attività non costituenti reddito imponibile (o istituzionali).
In altre parole i contributi corrisposti ad Enti non commerciali da parte delle Amministrazioni pubbliche non concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi, e pertanto non sono soggetti a tassazione (e per logica nemmeno ad IVA) rientrando essi di fatto nel novero delle attività istituzionali, al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:
- le somme corrisposte dall’Amministrazione pubblica all’Ente non commerciale devono avere necessariamente la natura di “contributo” (e dunque non di “corrispettivo”);
- deve esistere un rapporto di convenzionamento/accreditamento fra l’Ente non commerciale e l’Amministrazione pubblica (evidentemente attraverso idoneo accordo sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambi);
- l’attività erogata dall’Ente non commerciale deve avere una finalità sociale che risulti altresì conforme e coerente con gli scopi istituzionali dello stesso.
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