VITA ASSOCIATIVA: NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA!
Per beneficiare delle agevolazioni tributarie
riservate alle società sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera
appartenenza alla categoria ne la conformità dello statuto alle norme stabilite
per il riconoscimento della relativa qualifica. Questa è la conclusione della
sentenza n. 8/1/0211 che ha rigettato il ricorso proposto da una ASD contro
l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate con il quale
questa rilevava la mancanza di una vera vita associativa dal momento che, dalla
sua costituzione, la stessa non aveva svolto alcuna assemblea. Come se ciò non
bastasse, le modalità di ammissione dei soci (fondamentale testimonianza del
rispetto della vita associativa e del principio di democraticità intrinseca che
ne deve caratterizzare l’andamento) prevedevano decisioni discrezionali e
l'attività sociale veniva pubblicizzata con la presentazione di veri e propri
“listini prezzi” tipici di enti commerciali, oltre al fatto che
l'organizzazione dei campi estivi era rivolta indiscriminatamente a soci e non.
Sulla base dei tali elementi l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di natura
commerciale l'attività esercitata dall'associazione e, conseguentemente, non
spettanti le agevolazioni di legge. Attenzione pertanto, perché non è
sufficiente la forma, ma occorre la prova della sostanza! I soci fondatori
invece (che di fatto gestivano l'attività) sono stati raggiunti da un
accertamento per la quota di reddito d'impresa a loro attribuito per
trasparenza. Sia l’ASD che i soci fondatori hanno presentato ricorso contro gli
specifici atti impositivi ma i giudici tributari li hanno rigettati alla luce
del fatto che la documentazione contabile è stata tenuta in modo caotico
(attenzione) e non è stato prodotta una valida prova dalla quale si possa
evincere che è stata svolta un'effettiva vita associativa.
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