OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER OPERAZIONI PARI O SUPERIORI A 3000 EURO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Entro il 30 aprile dell’anno successivo tutti
i soggetti passivi Iva hanno l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai
fini Iva d’importo pari o superiore a 3.000 euro. - I contribuenti minimi sono
esclusi dall’obbligo di comunicazione. - Gli enti non commerciali sprovvisti di
partita iva sono elusi dall’obbligo di comunicazione. - Gli enti non commerciali
in possesso di partita iva sono soggetti all’obbligo, ma solo per le operazioni
poste in essere nell’ambito dell’attività commerciale dell’ente. Esclusivamente
per il 2010 la data di scadenza della comunicazione è stata fissata al 31
ottobre 2011 e, sempre solo per il 2010, la soglia non è stata fissata a 3.000
euro, ma a 25.000 euro. L’omissione della comunicazione o la trasmissione con
dati incompleti o non veritieri è soggetta a sanzione amministrativa da 258 a
2.065 euro. Dal 01 luglio 2010 i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare
all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le cessioni di beni e
prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, intercorse con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in
Pesi Black List. Gli Enti Non Commerciali sono anch’essi soggetti all’obbligo di
comunicazione, limitatamente alle operazioni effettuate e ricevute in dipendenza
di attività commerciali oppure agricole con espressa esclusione di quelle
afferenti all’ambito istituzionale. Comunicazione a cadenza mensile o
trimestrale. L’omissione della comunicazione o la trasmissione con dati
incompleti è soggetta a sanzione amministrativa da 516 a 4.130
euro.
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